Introduzione Nel 1990 la legge 241 e ss modifiche ha introdotto il diritto di accesso di ogni singolo cittadino agli atti amministrativi, che ad oggi è stato l’unico modo in cui i cittadini hanno chiesto conto degli atti amministrativi alla pubblica amministrazione. Il limite piĂą grande del diritto di accesso, sta nel fatto che il diritto di accesso non è uno strumento per verificare la trasparenza della pubblica amministrazione in generale, ma è uno strumento di tutela degli interessi individuali e privati dei singoli che devono dimostrare un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento”. Al contrario la recente normativa dell’accesso civico prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni e/o le societĂ soggette alla recente normativa come le partecipate, di rendere noti i documenti, i dati o le informazioni, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Con questa legge si riconosce in capo a chiunque un vero e proprio diritto di accesso a tutti i documenti della pubblica amministrazione per cui risulti un obbligo di pubblicitĂ e ciascuno interessato può visionare e controllare l’attivitĂ della pubblica amministrazione. Perciò la trasparenza/pubblicitĂ non è piĂą solo un obbligo per l’amministrazione ma diventa un diritto alla conoscenza e tutti i cittadini ne sono titolari. L’accesso alle informazioni pubblicate entro la sezione “SocietĂ trasparente” non può essere limitato prevedendo per gli utenti l’obbligo di autenticarsi ed identificarsi e l’accesso è diretto e immediato. L’AutoritĂ Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha previsto la costituzione di piĂą sotto-sezioni di primo livello denominate “Altri contenuti” riguardo: Corruzione – Accesso civico – AccessibilitĂ catalogo di dati e banche dati, specificamente dedicate agli argomenti citati. In questo modo le amministrazioni possono inserire tutti i dati per i quali hanno l’obbligo di pubblicazione anche se non sono esplicitati nel decreto 33/2013. Delibera n. 24 del 23/04/2020 Regolamento accesso – Adeguamenti normativi – Adozione Regolamento accesso civico semplice e generalizzato Regolamento e procedura MODULI ACCESSO CIVICO RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE Ai sensi dell’art. 5, co. 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO Ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO Ai sensi dell’art. 5, co. 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ISTANZA DI RIESAME (ai sensi dell’art. 5, co. 7, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (L. 7 n. 241 /1990 ss. mod. e integr.) OPPOSIZIONE DEL CONTROINTERESSATO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (ai sensi dell’art. 5, co. 5, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) ISTANZA RIESAME CONTROINTERESSATO ACCESSO CIVICO |